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Lo statuto

COSTITUZIONE

Art. 1 – Denominazione, acronimo, simboli, marchi e sede
È costituita l’associazione denominata “Esperti della Prevenzione per la Tutela dell’Ambiente e della Salute” con acronimo “EPTAS” (di seguito anche “Associazione“). L’Associazione è l’unica proprietaria, del logo, del marchio e della denominazione su estesa dei quali hanno diritto a fare uso, gratuitamente, tutti gli associati nella loro attività finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dallo Statuto.
L’Associazione ha sede legale nazionale in Via Gioacchino Volpe, 10 – 56121 Ospedaletto (PI) nonché sedi territoriali a livello regionale. Le variazioni della sede legale non richiedono la modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Oggetto e scopo

2.1 L’Associazione ha per scopo:

  • incrementare i livelli di professionalità degli operatori del settore delle sostanze chimiche, in quanto tali o contenute in miscele o contenute in articoli/oggetti o contenute in rifiuti, nonché la qualità del servizio reso alla clientela;
  • promuovere lo scambio di idee e di informazioni per agevolare una più stretta collaborazione tra tutti gli operatori del settore a livello nazionale, comunitario ed internazionale al fine di favorire la tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente;
  • elaborare progetti di ricerca e sviluppo che abbiano come obiettivo la realizzazione di prodotti o servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori nonché dell’ambiente per qualsiasi settore merceologico;
  • elaborare progetti di legge o modifiche normative che abbiano come scopo la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza.

2.2 In particolare l’Associazione, al fine di garantire alti livelli di tutela ai cittadini nel campo della sicurezza, dell’ambiente e della salute, si prefigge di:

A. promuovere attività di formazione, studio ed approfondimento per le professioni di:

  • Responsabile SDS (Schede di Dati di Sicurezza), con acronimo RSDS;
  • Esperto Sistema Rifiuto, con acronimo ESR,
    in conformità alla UNI/PdR 60:2019 per tali profili professionali (Esperto del ciclo di vita delle sostanze – Attività e requisiti dei profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR).

B. Elaborare buone prassi tecniche e collaborare con le autorità competenti per la definizione di prassi/norme che tutelino la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché l’ambiente con riferimento, in particolare, al Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), al Regolamento CE n.1272/2008 (CLP), al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Decreto Legislativo 3 giugno 2014, n. 120, e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché alle normative di riferimento applicabili;

C. promuovere e coordinare le iniziative nel campo della formazione e dell’aggiornamento professionale al fine di qualificare tutti gli associati e gli operatori del settore;

D. promuovere l’adozione di uno specifico Codice di condotta professionale degli operatori aderenti ad EPTAS;

E. raccogliere ed elaborare notizie e dati da diffondere a tutti i soggetti interessati;

F. aumentare la visibilità, il prestigio ed il potere contrattuale dei professionisti aderenti ad EPTAS attraverso Protocolli d’intesa e accordi con altri soggetti attivi nel mondo delle professioni e degli utenti.

2.3. L’Associazione persegue scopi esclusivamente professionali, sociali e culturali ed è indipendente da ogni partito o associazione politica o sindacale. Sono totalmente escluse le attività professionali riservate agli iscritti in Ordini, Collegi o Elenchi.

2.4 Per la realizzazione dei suoi fini l’Associazione:

a. promuove e realizza la stampa – con esclusione della stampa quotidiana – e la diffusione di periodici o di pubblicazioni di qualunque genere e tipo anche audiovisivi, anche tramite supporto informatico o magnetico o diffusi sulla rete internet;
b. organizza incontri, conferenze, letture, seminari, corsi; partecipa a progetti anche in collaborazione con istituzioni ed organismi pubblici e privati a livello locale, nazionale e comunitario;
c. effettua ricerche in materia e ne diffonde i risultati;
d. coopera con le autorità pubbliche, nazionali, comunitarie ed internazionali o altre per il raggiungimento degli scopi sociali, anche partecipando in organismi pubblici ove richiesto;
e. offre informazione, consulenza e collaborazione ai professionisti ed a tutti i soggetti interessati;
f. promuove strutture di servizio per la realizzazione degli scopi sociali;
g. compie ogni altro atto necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3Descrizione delle attività professionali di riferimento

Il professionista aderente all’Associazione svolge attività nel campo della sicurezza chimica e ambientale.
In via esemplificativa e non esaustiva provvede, in materia di sostanze chimiche:

i. alla classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele (rispettivamente fabbricate e formulate), importate o distribuite da un’impresa;
ii. alla validazione dei dati relativi alla classificazione ed etichettatura nelle SDS delle materie prime fornite ad un’impresa che fabbrica sostanze, formula miscele o produce articoli;
iii. alla redazione, analisi e validazione dei testi per le 16 sezioni della SDS;
iv. alla redazione, analisi e validazione degli eventuali scenari espositivi da allegare alla SDS;
v. al monitoraggio degli aggiornamenti legislativi che determinano la revisione delle SDS fornite ai destinatari di sostanze e miscele;
vi. alla redazione di eventuali schede informative per sostanze e miscele non soggette all’obbligo di redazione della SDS;
vii. alla redazione di eventuali schede informative per articoli contenenti sostanze pericolose;
viii. alla comunicazione delle informazioni da monte a valle e viceversa secondo le disposizioni contenute negli artt.31-36 (titolo IV) del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH);
ix. alla distribuzione delle SDS nelle lingue previste a tutti i destinatari;
x. all’analisi e implementazione delle informazioni ricevute dai destinatari concernenti i pericoli/rischi presentati da sostanze e miscele fornite;
xi. all’archiviazione e conservazione di informazioni e documenti funzionali all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 31 e 32 del Regolamento REACH.

In via esemplificativa e non esaustiva provvede, in materia ambientale:

I. ad effettuare un check-up aziendale per identificare i rifiuti presenti e verificare la corretta attribuzione dei codici EER;
II. a scegliere la tipologia dei rifiuti da sottoporre ad analisi ed esegue o coordina il campionamento;
III. a suggerire il set analitico cui sottoporre i rifiuti confrontandosi con il laboratorio per la scelta definitiva;
IV. sulla base delle analisi effettuate ad indicare l’idonea destinazione del rifiuto, come il conferimento in discarica o il suo recupero;
V. a valutare il corretto stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’azienda, individua eventuali criticità e ne suggerisce le possibili soluzioni;
VI. a coadiuvare il Datore di Lavoro e l’RSPP nella definizione dei rischi afferenti agli ambiti di sua pertinenza, nell’addestramento del personale sulle corrette modalità di movimentazione, stoccaggio e trattamento dei rifiuti prodotti;
VII. a redigere/verificare la scheda di caratterizzazione del rifiuto e la corretta compilazione del registro di carico/scarico e dei FIR;
VIII. a coordinarsi con il Consulente per la Sicurezza del Trasporto in merito alla classificazione ADR, della categoria di trasporto, dell’etichetta e della tipologia di imballaggio.

Art. 4Requisiti per aderire e per mantenere l’iscrizione all’Associazione

Possono aderire ad EPTAS coloro che ne condividano gli scopi e gli ideali previa deliberazione di ammissione del Consiglio direttivo, che si impegnino espressamente a rispettare il Codice di condotta professionale EPTAS, si impegnino formalmente a svolgere attività formativa annuale nelle materie di cui all’art. 3 e del presente articolo per un totale di 8 crediti formativi annui e, inoltre, che siano muniti di tutti i seguenti requisiti:

  • svolgimento di attività professionale negli ambiti descritti all’art. 3 del presente articolo per almeno 5 anni;
  • diploma di scuola secondaria di primo grado;
  • possesso di almeno uno dei seguenti attestati:
      • attestato di Responsabile Tecnico ai sensi dell’art. 12 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 rilasciato dagli Enti o Istituti di formazione riconosciuti dalle Regioni;
      • attestato di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 rilasciato dai soggetti indicati all’art. 3, c. 4 del suddetto decreto (Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, Università, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Associazioni, ecc.);
      • certificato di Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di merci pericolose (CST) ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
      • requisiti indicati ai punti 1) e 3) del capitolo 6.2.1.1 e ai punti 1) e 3) del capitolo 6.3.1.1 di cui alla UNI/PdR 60:2019.

Possono conservare la qualità di associati soltanto gli aderenti EPTAS che abbiano conservato, di anno in anno, i requisiti e continuino ad essere muniti dei titoli e certificati di cui al presente articolo nonché abbiano svolto l’attività formativa annuale nelle materie di cui ai precedenti punti per un totale di 8 crediti formativi annuali.

Art. 5Domanda di adesione e quota associativa

L’aspirante socio che possieda i requisiti previsti dal presente Statuto può fare domanda scritta di adesione all’Associazione, versando contestualmente la quota associativa. La domanda è esaminata dal Consiglio Direttivo alla prima seduta successiva alla presentazione della domanda. Se la domanda ha esito positivo, il richiedente ne riceve comunicazione accompagnata dalla tessera associativa e i suoi dati sono inseriti nel libro dei soci. Se la domanda ha esito negativo, il richiedente ne riceve, in forma scritta, comunicazione motivata e la quota versata gli viene restituita entro trenta giorni dall’esame della documentazione.
La quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale, non rivalutabile e intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti in caso di morte.
In caso di mancata deliberazione sull’importo, la quota associativa si intende tacitamente rinnovata per la somma prevista per l’anno precedente.

Art. 6Tipologie di soci

L’Associazione è costituita da:

  1. soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
  2. soci ordinari;
  3. soci onorari: coloro che, con anzianità associativa di almeno cinque anni, non esercitino per inidoneità fisica, raggiunti limiti di età oppure coloro che si siano distinti per le proprie opere nel settore economico, politico, sociale, finanziario, industriale, accademico, sia a livello nazionale che internazionale, e siano universalmente riconosciuti quali personalità di spicco nei settori di cui all’art. 3.

Art. 7Sostenitori

Sono qualificati come “sostenitori” le persone fisiche o giuridiche che condividono gli scopi e gli interessi dell’Associazione ed intendano valorizzare le attività di EPTAS. I sostenitori dell’Associazione sono nominati con delibera del Consiglio esecutivo ed inseriti in un apposito elenco che ne evidenzi la totale estraneità rispetto alla compagine associativa e la non ingerenza nei procedimenti decisionali e rappresentativi dell’Associazione.

Art. 8Attestato di qualità dei servizi professionali

EPTAS rilascia ad ogni associato l’Attestato di qualità dei servizi professionali ai sensi della legge n. 4/2013 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. L’Attestato, che verrà rinnovato di anno in anno dal legale rappresentante dell’Associazione, indica i requisiti dell’associato e le informazioni rilevanti per la clientela. L’Associazione, prima di ogni rilascio dell’Attestato, verificherà, di anno in anno, oltre alla permanenza dei requisiti d’iscrizione, l’adempimento degli obblighi formativi annuali previsti per il mantenimento della qualità di socio EPTAS, consistenti in 8 crediti formativi professionali annuali da conseguire tramite la partecipazione a seminari, corsi, convegni organizzati da soggetti pubblici e privati e dall’Associazione stessa attraverso il Comitato Tecnico-Scientifico.
L’Attestato di qualità dei servizi professionali potrà indicare, quale titolo ulteriore non obbligatorio per l’esercizio della professione, l’eventuale conseguimento, da parte dell’associato, del certificato delle competenze professionali rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma ISO 17024:2012 sulla base della Prassi di riferimento UNI/PDR 60:2019, pubblicata il 10 giugno 2019 (ICS 03.100, 13.03) recante norme su “Esperto del ciclo di vita delle sostanze – Attività e requisiti dei profili professionali di Responsabile Schede Dati di Sicurezza (RSDS) e di Esperto del Sistema Rifiuti (ESR)”.

Art. 9Diritti degli associati

Ogni socio ha diritto di:
a) essere puntualmente informato sulle attività dell’Associazione;
b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio direttivo;
d) consultare i libri sociali;
e) ricevere la tessera associativa e l’Attestato di qualità dei servizi professionali.

Art. 10Doveri degli associati

Ogni socio ha dovere di:

a) partecipare attivamente alla vita sociale;
b) attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni;
c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi sociali;
d) non compiere atti contrari agli scopi associativi;
e) non compiere atti lesivi degli interessi dell’Associazione;
f) versare la quota associativa annuale;
g) adempiere agli obblighi formativi annuali;
h) rispettare il Codice di condotta professionale;
i) utilizzare, nelle comunicazioni con la clientela, la locuzione: “Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013 , n. 4 (G.U. n. 22 del 26/1/2013)”.

Art. 11Protezione dei dati personali

L’Associazione garantisce ai soci la protezione di tutti i dati personali di cui sia in possesso, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs n. 101/2018.

Art. 12Organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio nazionale dei Probiviri;
h) il Comitato tecnico scientifico.

Art. 13Assemblea soci

A. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta da tutti i soci e può essere ordinaria o straordinaria.

B. L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno, su indicazione del Consiglio direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno.

È prerogativa dell’Assemblea ordinaria:

a) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
b) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo e, contestualmente, il Presidente;
c) eleggere e revocare il Collegio dei Probiviri;
d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

C. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sui medesimi argomenti dell’Assemblea ordinaria;
b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno;
c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
d) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è presente almeno la metà dei soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei soci o dei due terzi dei presenti, salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell’Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

D. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell’Assemblea.

E. Nel corso delle Assemblee è redatto processo verbale da parte del Segretario dell’Associazione, o, in sua assenza, da un socio nominato dal presidente dell’Assemblea. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario dell’Assemblea e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall’Assemblea, salvo i bilanci, inseriti nel libro dei bilanci.

F. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci, ciascuno con un voto. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare altri tre soci al massimo. Hanno diritto di voto in assemblea i soci in regola con il versamento delle quote sociali.

G. L’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, è affisso nella sede sociale o inviato a ogni singolo socio in forma scritta a mezzo e-mail, PEC, raccomandata a/r o a mano. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 14Consiglio direttivo

A. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. È composto in numero variabile da cinque a quindici soci, denominati consiglieri. I soci fondatori dell’Associazione sono membri di diritto del Consiglio Direttivo per i primi 5 (cinque) anni.
B. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni di un consigliere, il Presidente nomina un sostituto tra i soci. L’Assemblea potrà confermare tale decisione o eleggere un altro socio nella riunione immediatamente successiva.
C. È compito del Consiglio direttivo: a) organizzare le attività istituzionali; b) dare la delega a soci esterni al Consiglio per lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate; c) prendere ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie; d) prendere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; e) approvare eventuali regolamenti interni; f) approvare il bilancio da sottoporre all’Assemblea ordinaria; g) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria; h) approvare l’importo della quota sociale annua; i) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci; j) deliberare le eventuali esclusioni; k) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
D. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri. L’avviso di convocazione è inviato in forma scritta a ogni singolo consigliere almeno cinque giorni prima della data della riunione a mezzo email, PEC, raccomandata a/r o a mano. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
E. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.
F. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il consigliere più anziano del Consiglio direttivo ne assume la presidenza.
G. Le riunioni del Consiglio direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal presidente della riunione. I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio direttivo.

Art. 15Presidente

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio direttivo. E’ il rappresentante legale dell’Associazione e ne esercita il potere di firma. Il Presidente rimane in carica fin quando resta in carica il Consiglio direttivo.

Art. 16Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio direttivo ed esercita le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento.

Art. 17Segretario

Il Segretario è eletto in seno al Consiglio direttivo; è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali.

Art. 18Tesoriere

Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio direttivo ed è responsabile della contabilità, dell’amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio dell’Associazione.

Art. 19Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

A. Il C.T.S. è composto da nove membri scelti tra gli esperti nazionali che si occupano dello studio delle tecniche e delle modalità per mantenere un alto livello qualitativo di professionalità, aggiornato alle normative vigenti e cogenti e che abbiano acquisito particolari meriti nello specifico settore professionale.
B. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto il C.T.S. potrà essere suddiviso in più sotto-comitati in base alle competenze specifiche degli esperti.
C. Il C.T.S. è la struttura dedicata alla definizione del percorso formativo iniziale e periodico degli iscritti.
D. Alle riunioni del C.T.S. possono essere invitati soggetti esterni all’associazione in qualità di esperti del settore professionale.
E. I membri del C.T.S. sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo provvede, in ogni momento, alla sostituzione di quei componenti che non possono più farne parte per sopravvenuti impedimenti o per dimissioni e provvede altresì alla revoca ed alla sostituzione dei componenti che risultino assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.
F. Il C.T.S. svolge funzioni propositive e consultive. Al C.T.S. compete in particolare: a) analizzare, progettare e realizzare progetti formativi in ambito ambientale; b) fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio direttivo e all’assemblea dei soci, tutte le volte che ne è da questi richiesto.
G. Le funzioni di Presidente del C.T.S. sono svolte dal Presidente dell’Associazione. Sono compiti del presidente del C.T.S.:

  • convocare le riunioni del C.T.S.;
  • dirigere e coordinare i lavori;
  • annunciare i risultati delle votazioni;
  • provvedere agli eventuali adempimenti conseguenti ai pareri espressi dal C.T.S..

H. I membri del C.T.S. rimangono in carica per cinque anni fino alla nomina dei loro successori.
I. Il C.T.S. si riunisce ogni volta che lo ritenga opportuno e su indicazione del Presidente. In assenza del Presidente assume la presidenza della riunione il componente più anziano d’età.Il C.T.S. può partecipare, su invito del Presidente EPTAS, alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee dei soci. L’avviso di convocazione è inviato in forma scritta a ogni singolo membro, almeno cinque giorni prima della data della riunione a mezzo e-mail, PEC, raccomandata a/r o a mano. L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
J. Le riunioni del C.T.S. sono valide, in prima convocazione, se vi è la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Qualora non si raggiunga questo numero minimo, trascorsi trenta minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione, il C.T.S. si intende riunito, seduta stante, in seconda convocazione e la riunione è valida se presente almeno un terzo dei componenti. Il C.T.S. delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, è eletto dall’Assemblea ed elegge al proprio interno un Presidente
Il Collegio dei Probiviri decide sulle violazioni, da parte degli associati, delle norme di comportamento deontologiche e professionali ed in particolare sulla violazione dello Statuto e del Codice di condotta professionale o sulle azioni disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dell’Associazione. Esso delibera, su istanza di ogni associato, il proscioglimento ovvero l’adozione di uno dei seguenti procedimenti:

  • richiamo;
  • censura;
  • sospensione temporanea;
  • espulsione.

La decisione, adottata dopo aver sentito le parti interessate ed eseguita ogni indagine del caso e garantito il contraddittorio, è depositata presso il Consiglio direttivo e comunicata agli interessati entro i successivi quindici giorni.

Art. 21Libri sociali

L’Associazione mantiene: a) il libro dei soci; b) il libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; c) il libro dei bilanci. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendolo a un componente del Consiglio direttivo.

Art. 22Patrimonio

  • Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità associative. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  • In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad associazioni non riconosciute che svolgano attività di volontariato.

Art. 23Approvazione del bilancio

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.

Art. 24Norma di chiusura

Si fa riferimento alla legge per quanto non espressamente previsto dallo Statuto.

 

A questo link è possibile scaricare lo Statuto registrato.